Art. 2.

      1. La Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, tramite accordi sanciti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, adotta un programma annuale di iniziative coordinate e programmate per la realizzazione di interventi che, attraverso la prestazione di servizi reali e di incentivi fiscali e creditizi, con particolare riguardo allo sviluppo del turismo e dell'industria alberghiera, dell'agricoltura, dell'agriturismo, della pesca e delle attività tradizionali, assicurino alle popolazioni delle isole minori fonti stabili e congrue di reddito, al fine di arrestare i relativi flussi migratori.